La crisi causata dall’epidemia di COVID-19 ha colpito improvvisamente e drammaticamente la maggior parte delle aziende in Romania, avendo un impatto importante sulla loro attività. Di conseguenza, un gran numero di operatori economici può trovarsi ad affrontare una situazione in cui le liquidità che hanno è insufficiente a pagare i propri debiti. In questo caso, una soluzione che può essere utilizzata, al fine di consentire loro di continuare ad operare ed evitare la chiusura permanente della società/liquidazione, è la riorganizzazione giudiziaria.
Conformemente all’articolo 2 della Legge no. 85/2014 sulle procedure di prevenzione dell’insolvenza e di insolvenza, lo scopo della procedura è quello di istituire una procedura collettiva per coprire il passivo del debitore, concedendo, ove possibile, la possibilità di recupero della sua attività. Ne consegue che la riorganizzazione deve sempre essere la prima opzione, con la liquidazione come opzione sussidiaria.
- Cosa comporta la riorganizzazione giudiziaria?
Secondo la legge, la riorganizzazione giudiziaria è la procedura che si applica al debitore in insolvenza, una persona giuridica, al fine di pagare i suoi debiti, secondo il programma di pagamento dei crediti.
La procedura di riorganizzazione comporta l’elaborazione, l’approvazione, la conferma, l’implementazione e il rispetto di uno piano, denominato piano di riorganizzazione, che può fornire, illimitatamente, insieme o separatamente:
- ristrutturazione operativa e/o finanziaria del debitore;
- ristrutturazione delle imprese modificando la struttura del capitale sociale;
- limitazione dell’attività mediante liquidazione parziale o totale dell’attività dal patrimonio del debitore;
- Chi può proporre piani di riorganizzazione?
Posso proporre piani di riorganizzazione, le seguenti persone:
a) il debitore, con l’approvazione dell’assemblea generale degli azionisti/associati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della tabella definitiva dei crediti, alla condizione che l’intenzione di riorganizzare sia formulata, se la procedura è stata avviata da lui, e entro 10 giorni dall’apertura del procedimento, se la procedura sia stata aperta su richiesta di uno o più creditori;
b) l’amministratore giudiziario, dalla data della sua nomina fino a un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della tabella definitiva dei crediti;
c) uno o più creditori, insieme detenendo almeno il 20 % dell’importo totale dei crediti contenuti nella tabella definitiva dei sinistri, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
A tal fine, il debitore, attraverso l’amministratore speciale, o attraverso l’amministratore giudiziario, nella misura in cui quest’ultimo li detiene, se il diritto di amministrazione è stato sollevato al debitore, ha l’obbligo entro un massimo di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, di mettere ala disposizione del creditore i documenti e le informazioni esistenti e necessari per l’elaborazione del piano, vale a dire:
- l’ultimo bilancio annuale, certificato dall’amministratore e censore/revisore, il bilancio della verifica per il mese precedente della data di registrazione della domanda di apertura della procedura;
- l’elenco completo di tutti gli attivi del debitore, compresi tutti i conti e le banche attraverso i quali il debitore gestisce i suoi fondi; per beni gravati da garanzie saranno menzionati i dati dai registri pubblicitari;
- il conto dei profitti e perdite dell’esercizio precedente alla presentazione della domanda;
Si metterà a disposizione dei creditori l’elenco di tutti i crediti apparsi durante la procedura, nonché qualsiasi altri documenti richiesti, che sono utili per elaborare un piano di riorganizzazione.
- Divieti su proposta di piani di riorganizzazione:
La legge esclude la possibilità di proporre piani di riorganizzazione da parte:
a) del debitore che, entro 5 anni prima della presentazione delle domande, è stato soggetto alla procedura stabilita ai sensi della legge 85/2014;
b) del debitore che, lui stesso, gli amministratori, i direttori e/o azionisti/ i soci/ i soci accomandatari di esso che hanno il controllo su di lui, sono stati condannati definitivamente per aver commesso un reato penale, negli ultimi 5 anni prima dell’apertura della procedura d’insolvenza.
4. Cosa dovrebbe contenere il piano di riorganizzazione?
Il piano sarà in grado di prevedere sia la ristrutturazione e la continuazione dell’attività del debitore, sia la liquidazione degli attivi dal suo patrimonio, o una combinazione delle due opzioni di riorganizzazione.
Il piano di riorganizzazione includerà necessariamente il programma di pagamento dei crediti.
L’esecuzione del piano di riorganizzazione non può superare 3 anni, calcolati a partire dalla data di conferma del piano. D’altra parte, le condizioni di pagamento stabilite da contratti – tra cui credito o leasing – possono essere mantenute attraverso il piano, anche se superano il periodo di 3 anni.
Il piano di riorganizzazione menzionerà:
a) le categorie di crediti che non sonno svantaggiati, ai sensi della legge;
b) il trattamento delle categorie dei crediti svantaggiati;
c) se e in che misura il debitore, i membri del gruppo di interesse economico, i soci delle società a nome collettivo e i soci accomandatari delle società in accomandita saranno scaricati dalla responsabilità;
d) quali sono gli indennizzi da offrire ai titolari di tutte le categorie dei crediti, rispetto all’importo stimato che potrebbe essere ricevuto per distribuzione in caso di fallimento; il valore stimato sarà calcolato sulla base di una relazione di valutazione, preparato da un valutatore nominato conformemente alle disposizioni della Legge sull’insolvenza;
e) la modalita di pagamento dei crediti correnti.
A titolo di deroga dalle disposizioni della Legge n. 31/1990 sulle società, il piano proposto dai creditori o dall’amministratore giudiziario può prevedere la modifica, senza l’accordo legale dei membri o dei soci/azionisti del debitore, dell’atto costitutivo.
- Come viene votato un piano di riorganizzazione nell’assemblea dei creditori?
Una copia del piano proposto sarà presentata al registro del Tribunale e al registro in cui il debitore è registrato e sarà trasmesso al debitore, attraverso l’amministratore speciale, l’amministratore giudiziario e il comitato dei creditori.
L’amministratore giudiziario pubblicherà entro 5 giorni dalla presentazione del piano un annuncio su di esso nel Bollettino sulle procedure di insolvenza (BPI), con un’indicazione della persona che lo ha proposto, la data in cui il piano sarà votato nella riunione dei creditori e il fatto che è consentito il voto per corrispondenza.
La riunione dei creditori in cui sarà espresso il voto sul piano di riorganizzazione si terrà entro 20-30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BPI.
Dopo l’informazione preventiva dei voti espressi per iscritto e la verifica dello status rappresentativo delle persone a votare per conto dei creditori, l’operazione di voto è effettuata in base alle distinte categorie di crediti, ciascuna categoria di crediti ha diritto a uno voto.
Le categorie di crediti che votano separatamente sono:
a) i crediti garantiti. I crediti garantiti sono i crediti delle persone che beneficiano di garanzie sul patrimonio del debitore, indipendentemente se è un debitore principale o un terzo garantito nei confronti delle persone beneficiarie delle garanzie reale. Non rientrano in questa categoria i crediti che beneficiano di garanzie personali, come la fideiussione;
b) crediti stipendiali. I crediti stipendiali sono le somme di denaro dovute ai dipendenti del debitore;
c) crediti verso lo Stato. I crediti verso lo Stato consistono in imposte, tasse, contributi, multe e altre redditi verso lo Stato, così come i loro accessori;
d) i crediti dei creditori indispensabili. Si tratta di crediti appartenenti a creditori che hanno lo status di fornitori indispensabili. Ad esempio, i fornitori di energia elettrica;
e) altri crediti chirografari. Gli altri creditori chirografari sono i creditori del debitore che non hanno garanzie contro il patrimonio del debitore e che non hanno privilegi accompagnati da diritti di ritenzione, le cui credito sono attuali al momento dell’apertura del procedimento, così come crediti nuovi, relativi alle attività correnti durante il periodo di osservazione.
Anche se la legge prevede la regola “un credito – un voto”, questa regola è completata da quella relativa alla valore dei crediti. Un piano sarà considerato accettato da una categoria di crediti se in tale categoria il piano è accettato dalla maggioranza assoluta dell’importo dei crediti in tale categoria.
I creditori che, direttamente o indirettamente, controllano, sono sotto controllo o sono in controllo congiunto con il debitore possono votare sul piano di riorganizzazione, a condizione che il programma di pagamento non offra loro alcun importo o li offra meno di quanto riceverebbero in caso di fallimento e, che tali pagamenti, da concedere in base all’ordine di priorità dei crediti subordinati previste all’articolo 161 punto 10 (b) della Legge sull’insolvenza.