Conformemente alle disposizioni dell’articolo 397 del Codice Civile: “Dopo il divorzio, l’autorità genitoriale spetta congiuntamente a entrambi i genitori, a meno che il giudice non decida diversamente”.

Da questa regola, l’articolo 398 del Codice Civile stabilisce un’eccezione: “Se vi sono buone ragioni, tenendo conto dei migliori interessi del minore, il giudice decide che l’autorità genitoriale è esercitata solo da uno dei genitori”.

Pertanto, in materia di divorzio, la regola è che l’autorità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e solo in circostanze eccezionali, per buoni motivi, dopo che il giudice ha ascoltato i genitori e l’autorità di tutela, tenendo conto degli interessi dei bambili, sarà in grado di ordinare l’esercizio dell’autorità genitoriale solo da parte di uno dei genitori.

Pertanto, l’autorità genitoriale presuppone l’esistenza di un cumulo di diritti e obblighi, per i genitori, nell’allevare e nell’educare il bambino e per quanto riguarda i suoi beni. In base alle disposizioni dell’articolo 483 del Codice Cvile, entrambi i genitori hanno diritti e obblighi nei confronti dei loro figli. Infatti, questa totalità dei diritti e obblighi implica che i genitori devono prendere decisioni insieme sulla cura, l’educazione e la protezione del bambino, la sottomissione alle cure mediche e l’amministrazione dei suoi beni. In tutte le loro decisioni, i genitori devono sempre considerare i migliori interessi del bambino.

Da ciò, la legge stabilisce un’eccezione: Se ci sono buone ragioni, tenendo conto dei migliori interessi del minore, il giudice deciderà che l’autorità genitoriale è esercitata solo da uno dei genitori.

Pertanto, anche se la norma, nel diritto nazionale, relativo all’esercizio dell’autorità genitoriale, è che essa è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, a titolo di eccezione, per buone ragioni, il giudice sarà in grado di determinare l’esercizio solo da uno dei genitori.

La legge n. 257 del 2013, prevede all’articolo 257 paragrafo (2) indice 5 che: “Si deve prendere in considerazione motivi ragionevoli affinché il giudice decida che l’autorità genitoriale deve essere esercitata da un genitore unico: l’alcolismo, le malattie mentali, la tossicodipendenza dell’altro genitore, la violenza contro il bambino o all’altro genitore, le condanne per reati di traffico di esseri umani, traffico di droga, reati relativi alla vita sessuale, reati di violenza, come qualsiasi altro motivo relativo ai rischi per il minore, che deriverebbe dall’esercizio dell’autorità genitoriale da parte di tale genitore.”

Inoltre, in relazione alle ragioni menzionate espressamente dalla legge n. 257 sopra, secondo la dottrina e la prassi giudiziaria pertinenti, sono stati mantenuti anche altri criteri per l’esercizio dell’autorità genitoriale da parte di un solo genitore:

  • è una natura violenta, aggressiva, manifestata fisicamente o verbalmente. Può essere apprezzato in relazione al minore, all’altro genitore o ad altri membri della famiglia e anche nell’entourage del genitore aggressivo;
  • è mentalmente instabile, manifesta tendenze suicide o fa parte di una setta;
  • ha un basso livello di maturità e comprensione;
  • è negligente e disinteressato ai bambini;

Queste buone ragioni non sono rigorosamente limitati, il giudice può riterrebbe anche altri, quando al fine di tutelare i migliori interessi del minore, è richiesto l’esercizio dell’autorità genitoriale da parte di un solo genitore.