Ogni volta che le parti hanno stipulato nel contratto concluso tra di loro una clausola attributiva di competenza, i tribunali designati da tale clausola avranno giurisdizione esclusiva per risolvere il caso.

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215 del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni civili e commerciali:

,,(1) Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.’’

 L’accordo attributivo di competenza si conclude:

(a)  per iscritto o provato per iscritto;

(b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o

(c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.

 Ogni comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza è considerata essendo per iscritto.

 Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

 Pertanto, quando un’autorità giurisdizionale è stata avvertita con una causa rientrante nella competenza di un’altra giurisdizione, che è esterna al sistema delle autorità giurisdizionali, il che succede quando risulta competente un organo giurisdizionale di un altro Stato, essa non può risolvere la detta causa poiché violerebbe la competenza generale, e la decisione pronunciata sarà soggetta di nullità assoluta.

Questo punto di vista è stato peraltro confermato anche dalla giurisprudenza nazionale. Così, la Corte di Appello di Bucarest, 5° Sezione Civile, con la Decisione civile n. 125 del 13.03.2012, ha sottolineato che, quando risulta competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato, sono violate le norme legate alla competenza generale delle autorità giurisdizionali.

Pure, l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia, 2° Sezione Civile, con la Decisione n. 1856/25 aprile 2013, precisava di non essere possibile considerare l’asserzione secondo cui una delle parti rinuncia alla clausola attributiva di competenza del contratto, iscrivendo la richiesta di chiamata in giudizio al ruolo delle autorità giurisdizionali romene, perché l’iscrizione di una causa al ruolo di tali autorità giurisdizionali non ha produce gli effetti di una convenzione tra le parti nella determinazione della competenza delle autorità giurisdizionali romene.

Nel caso in cui, le parti di una convenzione attributiva di competenza, presentano domande nel giudizio davanti tribunali dei Stati membri diversi, la questione sarà risolta secondo le disposizioni dell’art. 31, comma (2) del Regolamento n. 1215/2012: qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo”. Inoltre, il comma (3) dello stesso articolo prevede: “Se l’autorità giurisdizionale designata nell’accordo ha accertato la propria competenza in base all’accordo, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima”.

Per quanto riguarda la definizione del concetto di “avvertimento dell’autorità giurisdizionale”, l’articolo 32, comma (1) del Regolamento precisa che un’autorità giurisdizionale si considera adita:

“(a) quando la domanda giudiziale oppure un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto; oppure

(b) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale”.