Ai sensi dell’art. 66 della legge no. 85/2014 sulle procedure della prevenzione di insolvenza e delle procedure concorsuali: il debitore che é in un stato di insolvenza è tenuto ad depositare davanti il Tribunale una domanda per essere applicate le disposizioni della legge, entro e non oltre 30 giorni dopo la comparsa dello stato dell’insolvenza.

Se, allo scadere del termine sopra menzionato il debitore è coinvolto, in buona fede, in trattative stragiudiziali per ristrutturare il proprio debito, questo ha l’obbligo di depositare davanti al Tribunale una domanda per essere applicate le disposizioni della legge, entro 5 giorni dopo il fallimento dei negoziati.

La domanda del debitore per l’apertura della procedura di insolvenza deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

  1. l’ultimo rendiconto finanziario annuale, certificato dall’amministratore e del censore/revisore dei conti, bilancia dei pagamenti per il mese precedente alla data di registrazione della richiesta per l’apertura della procedura davanti il Tribunale;
  2. l’elenco completo dei tutti i beni del debitore, inclusi tutti gli account e le banche attraverso il quale il debitore viene eseguito suoi fondi; per i beni soggetti a garanzie sarano menzionati i dati dei registri della pubblicità;
  3. l’elenco di nomi e indirizzi dei creditori, indipendentemente dal tipo di debito da essi detenuto;
  4. l’elenco dei pagamenti e trasferimenti patrimoniali fatti da parte del debitore nei 6 mesi precedenti al momento che la domanda è stata depositata nel Tribunale;
  5. il conto profitti e perdite per l’anno precedente del deposito della domanda nel Tribunale;
  6. una dichiarazione atraverso la quale il debitore esprime la sua intenzione di entrare nella procedura semplificata o nella procedura di riorganizzazione, secondo un piano, attraverso la ristrutturazione dell’attività o liquidazione, in tutto o in parte, del capitale, al fine di estinguere i propri debiti;
  7. una breve descrizione delle modalità nelle quale sarà riorganizzata l’attività;
  8. una dichiarazione giurata, autenticata da un notaio o certificata da un avvocato, o un certificato rilasciato dal Uficio delle Imprese, da cui risulta, se ci sia mai stato sottoposto alla procedura di riorganizzazione previste dalla legge, in un periodo di 5 anni, prima del deposito della domanda nel Tribunale;
  9. una dichiarazione giurata, autenticata da un notaio o certificata da un avvocato, da quale risulta che il debitore e gli amministratori che hanno il controllo del debitore non sono stati condannati definitivamente per aver commesso un reato intenzionale contro il patrimonio, di corruzione e di servizio, di falso, e per i reati previsti dalla Legge n. 22/1969, dala Lege 31/1990, dalla Legge 82/1991, dalla Lege 21/1996, dalla Lege 78/2000, dalla Legge 656/2002, dalla Legge 571/2003, dalla Legge 241/2005, e i reati previsti dalla Legge 85/2014 negli ultimi 5 anni prima dell’apertura del procedimento di insolvenza;
  10. una dichiarazione atraverso la quale il debitore indica se è membro di un gruppo di aziende, indicando quale sono quelle aziende;
  11. prova del codice unico di registrazione;
  12. prova della notifica all’organismo fiscale competente.

La domanda del debitore sarà soluzionata dal giudice, entro 10 giorni, nella camera di consiglio, senza la convocazione delle parti.