- In Romania il divorzio è disciplinato dalle disposizioni dell’art. 373 del Codice civile, il quale prevede che:
,,Il divorzio può avvenire:
- a) dall’accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi i coniugi o di uno dei coniugi è accettata da l’altro coniuge;
- b) dove, a causa di motivi giustificati, i rapporti tra i coniugi sono gravemente feriti e la continuazione del matrimonio non è più possibile;
- c) su richiesta di uno dei coniugi dopo una separazione che ha durato almeno due anni;
- d) su richiesta di qualsiasi coniuge il cui stato di salute non permette di proseguire il matrimonio.’’
- Per quanta riguarda il cognome dopo il divorzio, l’art. 383 Codice Civile prevede che:
,,(1) Allo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio, i coniugi possono decidere di mantenere il nome indossato durante il matrimonio.
(2) Per ragioni giustificati dall’interesse di un coniuge o dal interesse superiore del minore, il giudice può disporre per la moglie di mantenere il nome avuto durante il matrimonio, anche in assenza di un accordo tra di loro.
(3) Se non si è verificato un accordo o se il giudice non ha dato il permesso, ciascuno degli ex coniugi riprende il nome che lui l’ha avuto prima del matrimonio.’’
- L’iscrizione dei menzioni riguardando le modifiche intervenuti nello stato civile della persona.
Nei atti ufficiali di nascita e di matrimonio si iscrivono menzioni riguardando le modifiche intervenuti nello stato della persona, nella situazione di scioglimento del matrimonio e cambiamento del cognome.
Per fare le menzioni si presenta una richiesta da solo o per delega direttamente alla comune che mantiene l’atto dello stato civile. Alla suddetta richiesta sarà allegato:
- Copia del certificato rumeno di nascita;
- Copia del certificato rumeno di matrimonio;
- La decisione del tribunale del divorzio pronunciato in Italia, originale e copia;
- La traduzione legalizzata della decisione del tribunale;
- Il documento d’identità (passaporto o carta d’identità).
- 4. Per quanto riguarda l’esercizio dell’autorità parentale dopo il divorzio, la regola è l’affidamento condiviso di entrambi i genitori. A tale riguardo art. 397 Codice Civile prevede che ,,Dopo il divorzio, la responsabilità genitoriale si trova con entrambi i genitori congiuntamente, salvo che il giudice non decida altrimenti.’’
Tuttavia, in alcuni situazioni, il giudice può ordinare l’esercizio della potestà genitoriale da parte di un solo genitore, essendo applicabile art. 398 Codice Civile: ,,(1) Se existono motivi giustificati, considerati gli interessi del bambino, il giudice decide che la potestà genitoriale è esercitata solo da un genitore.
(2) L’ altro genitore conserva il diritto di guardare il modo in cui il bambino è cresciuto e educato e il diritto di acconsentire alla sua adozione.’’
Per quanto riguarda l’apprezzamento sui “motivi giustificati”, in pratica, tali motivi sono stati considerati il consumo di alcol, droga, violenza esercitata da un genitore, dimostrati dai certificati forense, dichiarazioni dei testimoni, anche la dichiarazione del genitore che ha esercitato la violenza ecc.
È stato ritenuto che ci sono motivi ragionevoli che la potestà genitoriale sarà esercitata esclusivamente da uno dei genitori, quando, dopo aver sentito il minore, la Corte ha constatato che il minore presenta uno stato di paura verso il padre, a ogni discussione riguardante la convivenza con l’imputato mostrando un evidente stato di angoscia, mostrando la Corte una chiara volontà di non essere più sotto la cura del padre e non più vivere con esso. La Corte giunse alla conclusione che l’esercizio della potestà genitoriale congiuntamente da entrambi i genitori creerebbe una sofferenza al minore che può essere rimossa solo impostando l’esercizio dell’autorità parentale esclusivamente dalla madre.
- Per quanto riguarda l’abitazione del bambino dopo il divorzio, l’art. 400 Codice Civile prevede che:
,,(1) In assenza di accordo tra i genitori o se è nel migliore interesse del bambino, il giudice tutelare fissa con il divorzio, l’abitazione del bambino minore al genitore con cui vive in modo costante.
(2) Se fino il divorzio il bambino ha abitato con entrambi i genitori, la Corte stabilisce l’abitazione presso uno di loro, prendendo in considerazione l’interesse superiore del minore.’’
- Il mantenimento del bambino.
Ai sensi dell’art. 402 Codice Civile ,,(1) Il giudice tutelare, attraverso la decizione del divorzio, determina il contributo di ciascun genitore alle spese per la crescita, l’istruzione, l’insegnamento e la formazione dei bambini.”
Sulla quantità del mantenimento, l’art. 529 Codice Civile dispone che: ,,(1) Il mantenimento è dovuto secondo la necessità del richiedente e dei mezzi del pagatore.
(2) Quando il mantenimento è dovuto dal genitore, deve essere fino a un quarto del suo reddito mensile netto per un bambino, una terza per due bambini e mezzo per tre o più figli.
(3) L’importo del mantenimento dovuto ai bambini, con la manutenzione dovuta a altre persone, secondo la legge, non può superare la metà del reddito mensile netto del pagatore’’.
Per quanto riguarda l’esecuzione dei obblighi del mantenimento, art. 530 Codice civile stabilisce che:
,,(1) L’obbligo del mantenimento si esecuta in natura, fornendo i bisogni fondamentali e, se del caso, le spese per l’istruzione, l’insegnamento e la formazione professionale.
(2) Se l’obbligo di mantenimento non è esecutato liberamente, in natura, la Corte dispone l’esecuzione attraverso il pagamento di una pensione, fissata in denaro.
(3) L’obbligo del mantenimento puo esere stabilito come un importo fisso o in percentuale del reddito netto mensile della persona che è tenuta di pagare il mantenimento.’’